ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
Min. della Giustizia, Albo n. 401 degli Org. di Med. Civ.
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Il procedimento di mediazione civile può svolgersi con o senza l’assistenza dell’avvocato.
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di adesione alla mediazione
Mediazione con avvocato
Nei procedimenti di mediazione obbligatoria o quelli disposti dal giudice le parte devono essere assistiti da un avvocato.
L’assistenza dell’avvocato in mediazione è obbligatoria per legge nelle controversie in materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, usucapione, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
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indennità di mediazione
Mediazione senza avvocato
Nelle controversie in materia volontaria non necessita l’assistenza dell’avvocato.
Trattasi dei casi in cui pur potendo avviare una causa in tribunale direttamente le parti decidono volontariamente di avviare un procedimento di mediazione.
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