ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
Min. della Giustizia, Albo n. 401 degli Org. di Med. Civ.
Min. della Giustizia, Albo n. 401 degli Org. di Med. Civ.
La mediazione è l’attività svolta da un professionista conciliatore con requisiti di terzietà e riservatezza, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
In sintesi chi vuole iniziare una causa civile deve
Proposta conciliativa. Se il mediatore redige una proposta su richiesta delle parti il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione
Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo del pari ad una sentenza definitiva.
Il mediatore civile, è un soggetto terzo imparziale iscritto presso l’Albo dei mediatori civili tenuto dal Ministero della Giustizia, gestisce, svolge e coordina il procedimento di mediazione in modo imparziale e riservato rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti del procedimento di mediazione. Il procedimento può svolgersi, su istanza dell’interessato, presso appositi organismi, accreditati e iscritti presso il relativo albo tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Tipi di mediazione
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, la legge distingue due tipi di mediazione:
Mediazione facoltativa o volontaria perché scelta dalle parti di comune accordo (esempi: tizio deposita un’istanza di mediazione e caio, che riceve l’avviso di convocazione aderisce al procedimento. Tizio e caio nel redigere un contratto inseriscono la clausola di mediazione in modo tale che se si verifica una controversia insorta sul loro accordo devono avviare preliminarmente il tentativo di mediazione prima di adire in giudizio.
Mediazione obbligatoria (ex lege o per ordine del giudice), è un procedimento che deve necessariamente attivarsi come condizione di avviare una causa civile in tribunale La legge distingue a sua volta la mediazione preventiva obbligatoria dalla mediazione disposta o delegata dal giudice:
Mediazione preventiva obbligatoria. Per le controversie che rientrano nelle materie di cui all’articolo 5 primo comma bis del d.lgs. n. 28/10, la legge impone obbligatoriamente il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità per l’avvio del processo
Si tratta, usualmente, dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale.
Elenco delle materie per le quali la legge impone, in caso di controversie, il ricorso al tentativo di mediazione sono: condominio, locazione, diritti reali, usucapione divisione della comproprietà, successioni ereditarie, patti di famiglia, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di avviare la proce3dura di mediazione, con l’assistenza di un avvocato.
Mediazione delegata: La mediazione disposta dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce e si affianca senza sostituirla alla conciliazione giudiziale. Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’ordine del giudice deve essere adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
Provvedimenti giudiziali urgenti nel corso del procedimento
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire. Il tempo impiegato per il procedimento di mediazione non è computabile ai fini della verifica della durata ragionevole del processo, ai sensi delle L. 89/2011.
Come si svolge il procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
In caso di più domande avente ad oggetto la medesima controversia la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata la prima domanda.
Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, è designato il mediatore ed è fissato un primo incontro di programmazione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dal deposito della domanda).
La domanda e la data dell’incontro di programmazione sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante. In tale primo incontro il mediatore verifica con le parti la possibilità di avviare la procedura mirata al raggiungimento di un accordo conciliativo.
Le parti devono partecipare personalmente per tutta la durata tutta del procedimento con l’assistenza dell’avvocato (per i procedimenti di mediazione volontaria l’assistenza dell’avvocato non è obbligatoria).
Se al primo incontro di programmazione una delle parti ritiene di non avviare la mediazione la procedura si chiude con la sottoscrizione di un verbale di mancato avvio del procedimento e in tal caso lo stesso vale ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale. In tale caso nulla sarà dovuto all’organismo a titolo di indennita’.
La parte chiamata che non partecipa al primo incontro di programmazione, senza giustificato motivo, è condannata dal giudice al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Conciliazione
Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole per risolvere la loro controversia.
Se la conciliazione riesce il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo.
Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare anche su richiesta congiunta una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali previste dall’articolo 13 del d.lgs. 28/2010.
Efficacia esecutiva della verbale di mediazione
Quando tutte le parti siano no assistite da un avvocato, il verbale di accordo conciliativo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati sono comunque tenuti ad attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Spese processuali
All’esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa o di una CTU o perizia , il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato e al pagamento dell’indennità spettante al mediatore (e all’esperto, se nominato).
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto.
Agevolazioni fiscali
Nessuna spese a carico delle parti in caso di mancato avvio della mediazione.
Mediazione gratuita per cittadini a basso reddito
La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti):
quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010) ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice. A tal fine, la parte deve depositare presso l’organismo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore.