In mediazione è indispensabile la partecipazione personale delle Parti
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario Dott.ssa Sandra Pagliotto
Nella causa civile rg….. promossa da
…..
Contro
….
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Di scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13.12.2017
– vista l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta in considerazione della circostanza che l’attrice ….. non ha partecipato personalmente alla procedura di mediazione ma vi sia stata rappresentata dal proprio legale;
– rilevato che l’orientamento giurisprudenziale prevalente sia nel senso che ai fini dell’ assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1-bis d.lgs 28/2010 sia indispensabile la partecipazione delle parti personalmente e non solo quella dei loro difensori;
PQM
– manda le parti ad intraprendere la procedura di mediazione nel termine di 15 giorni, fissa per l’eventuale prosecuzione del giudizio l’udienza dell’ 11 luglio 2018 ore 9,30
Si comunichi
Bergamo 19 gennaio 2018
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sandra Pagliotto